Il Giudice dell'esecuzione
COSA È
Il Giudice dell’esecuzione (G.E) decide sulle sentenze divenute esecutive per richieste di applicazione benefici ( indulto, estinzione del reato, estinzione della pena per decorso del tempo, abrogazione del reato, restituzione in termini, applicazione disciplina del reato continuato), questioni sul titolo esecutivo, determinazione pena, modifica Ente per svolgimento Lavori PP.UU., revoca di benefici di legge, applicazione pene accessorie, richieste di dissequestro beni, ammissione al credito.
NORMATIVA
Artt. 665 c.p.p. e seguenti
CHI PUÒ RICHIEDERLO
Art. 666 c.p.p.: “il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del Pubblico Ministero, dell’interessato o del difensore”
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
Nel caso in cui si procede a richiesta del PM (es. revoca sospensione condizionale della pena o revoca di altri benefici) e viene fissata udienza, al fine del contraddittorio, è necessaria la nomina di difensore d’ufficio (sistema Lextel Difensori di ufficio del Foro di Bologna), alla liquidazione e al recupero procede l’apposito Ufficio.
DOVE
Presso il Tribunale, scala 10 , 2° piano, stanze 6.114 - 6.106 - 6.107
COME SI SVOLGE
Il G.E. decide con ordinanza che potrà essere emessa de plano o dopo udienza camerale ed è immediatamente esecutiva.
COSTI
Rilascio copie costo dei diritti di copia come per legge
MODULISTICA
> Modello istanza di revoca sentenza/decreto penale per abolizione del reato
> Modello istanza di applicazione beneficio dell’indulto art. 1 Legge n. 241/2006
> Modello istanza di determinazione pena
> Modello istanza di estinzione del reato
> Modello istanza di estinzione della pena per Decorso del tempo ex art. 172 c.p.
> Modello istanza di nulla osta al rilascio del passaporto
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE
Avverso l’ordinanza del G.E. è possibile proporre Ricorso per Cassazione, salva diversa disposizione del Giudice dell’esecuzione il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza.
(aggiornato il 7 aprile 2020)