Autorizzazione al rilascio del documento valido per l'espatrio
COSA E'
E' la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto in alcuni casi particolari.
La legge 16/01/2003 n. 3 (Collegato alla finanziaria) [pubblicata sulla G.U. n.15 del 20/01/2003 S.O. n. 3, entrata in vigore il 4 febbraio 2003] ha stabilito come regola generale quella dell'assenso, limitando la necessità di autorizzazione da parte del giudice tutelare ai casi in cui l'assenso manchi.
Quindi l'autorizzazione è necessaria:
- Per il passaporto del genitore di figli minori al quale manchi l'assenso dell'altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale);
- Per il passaporto del minorenne, quando manchi l'assenso di entrambi i genitori (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale);
- Per il passaporto di persone sottoposte a potestà tutoria prive dell'assenso della persona che la esercita.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 24 L. N° 1185 del 21/11/67, art. 3 lett. A e B, come modificata dalla L. 16/01/2003 n. 3. Vedi anche sentenza C.Cost. n° 464/97 (filiazione naturale – equiparazione).
CHI
Il genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore.
E' competente il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore.
Se il minore risiede all'estero è competente l'autorità consolare del paese di residenza.
COME
Per mezzo di domanda in carta semplice, allegando:
- verbale di separazione o sentenza di divorzio;
- ogni documentazione da cui risulti l'impossibilità di acquisire il consenso (es. certificato irreperibilità).
Occorre nota di iscrizione a ruolo Camera di Consiglio Codice 4.13.040 - Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3 lett. A-B, L. n. 1185/1967).
COSTO
E' esente sia da contributo unificato che da diritto forfettario di € 27.00.
INOLTRE
L'interessato, ottenuta l'autorizzazione, deve consegnare copia conforme della stessa alla Questura, che rilascerà il passaporto.
Nel caso in cui il minore risieda all'estero le funzioni del giudice tutelare sono esercitate dal Console (DPR 5/1/1967 n° 200 art. 34).
A far data dal 26/06/2012 il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale.
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(aggiornato: 16 novembre 2022)