Tutela minori
COSA È
Nel caso in cui i genitori di minori non si trovino nel territorio italiano e non possano esercitare la potestà, si apre la tutela presso il Tribunale di residenza del minore.
La persona presso la quale il minore è domiciliato deve darne notizia entro 10 giorni al Giudice Tutelare che provvede ad aprire la tutela designando quale tutore la persona indicata dal genitore o preferibilmente gli ascendenti o altri parenti prossimi o affini del minore.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 343 cod. civ.
CHI PUÒ RICHIEDERLO
La persona al quale il minore è stato affidato, la Questura (pronto intervento) o il Tribunale dei Minorenni.
OBBLIGO DI NOMINARE UN DIFENSORE
L'assistenza di un difensore è facoltativa.
COME SI RICHIEDE e DOCUMENTI NECESSARI
Per richiedere la tutela del minore è necessario compilare l'apposito modulo (in calce riportato e scaricabile), da depositare in cancelleria. Chiunque venga a conoscenza della mancanza di genitori esercenti la potestà è tenuto a darne notizia all'autorità giudiziaria, che provvede a prendere in carico il minore e a nominarne un tutore. Sono da presentare gli eventuali documenti comprovanti la situazione di mancanza o impossibilità dei genitori a provvedere.
QUANTO COSTA
A partire dal 01.03.2023 è richiesta anticipazione forfettaria di € 27,00 da corrispondersi esclusivamente con pagamento telematico (come da vademecum allegato).
Per la richiesta copie del provvedimento del Giudice Tutelare il pagamento dei diritti di Cancelleria dovuti è da corrispondersi esclusivamente con pagamento telematico.
TEMPI
Qualche settimana.
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE
È possibile impugnare il provvedimento.
SCARICA I DOCUMENTI:
- Richiesta di tutela per il minore straniero (PDF e WORD)
- Vademecum pagamento telematico (PDF)
- Istanza di tutela minori (PDF)
(aggiornato: 26 novembre 2024)