Separazione consensuale
COSA E'
Procedure alternative al ricorso in Tribunale per separazione e divorzio ai sensi della legge 10/11/2014 n.162 (che ha convertito con modificazioni il D.L. 12/9/2014 n.132).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.L. n.132 del 12 settembre 2014 (convertito in legge 10/11/2014 n.162).
DOVE
In Comune, innanzi all'Ufficiale di Stato Civile (art. 2 L. cit.)
I coniugi possono separarsi consensualmente o d'accordo divorziare (far cessare gli effetti civili del matrimonio religioso ovvero ottenere lo scioglimento del matrimonio civile) ed anche ottenere la modifica concorde delle condizioni di separazione o di divorzio comparendo innanzi al Sindaco, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile, o ad un suo delegato.
Questa procedura può essere utilizzata a condizione che:
- vi sia accordo tra i richiedenti;
- non vi siano figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti oppure incapaci o portatori di handicap grave;
- l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
E' competente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi o del Comune presso cui l'atto di matrimonio è stato iscritto o trascritto.
ASSISTENZA LEGALE
L'assistenza di un legale è facoltativa.
TEMPI
L'Ufficiale dello Stato Civile, quando riceve la dichiarazione dei coniugi, fissa una comparizione avanti a sé per la conferma dell'accordo non prima di 30 giorni.
Se i coniugi compaiono e confermano l'accordo, questo tiene luogo del corrispondente provvedimento giudiziario.
Con procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati (art. 6 L. cit.)
Si tratta di procedura finalizzata a far sì che i coniugi, assistiti almeno da un avvocato per parte, addivengano, entro un certo termine, ad un accordo di separazione o di divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso o scioglimento del matrimonio), oppure di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Se vi sono figli minori oppure maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o non ancora economicamente autosufficienti l'accordo raggiunto con l'assistenza dell'avvocato deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente , il quale se ritiene che l'accordo risponda all'interesse dei figli lo autorizza; ove invece ritenga che non vi sia questa rispondenza lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del Tribunale che dispone la comparizione dei coniugi entro 30 giorni, quindi provvede senza ritardo.
Se invece non si è in presenza di figli nelle condizioni sopra specificate (minori, maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap) l'accordo raggiunto è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale se non ravvisa irregolarità rilascia agli avvocati il nulla-osta; l'avvocato della parte è obbligato a trasmettere entro il termine di 10 giorni copia autenticata dell'accordo all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per le necessarie annotazioni.
L'accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita tiene luogo dei corrispondenti provvedimenti giudiziali.
(aggiornato il 06 luglio 2017)