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Remissione debito Remissione debito

COSA E'

Le persone che sono state condannate, anche se non detenute, e gli internati, cioè le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, possono essere esentate dal pagamento delle spese del procedimento e di mantenimento in istituto se in presenza di determinate condizioni.

Alla persona che non è stato detenuta o internata, può essere rimesso il debito per le spese del processo a condizione che:

  • si trovi in disagiate condizioni economiche;
  • abbia tenuto una regolare condotta in libertà.


Se l'interessato è stato detenuto o internato può essere rimesso il debito per le spese del processo e per le spese di mantenimento in carcere a condizione che:

  • si trovi in disagiate condizioni economiche;
  • abbia tenuto in istituto una regolare condotta.


La richiesta di remissione del debito può essere presentata:

  • dall'interessato;
  • dai prossimi congiunti;
  • dal Consiglio di disciplina.


Se l'interessato è detenuto o internato, la domanda deve essere presentata al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui il soggetto si trova ristretto al momento della richiesta.

Se l'interessato è in stato di libertà la domanda deve essere presentata al magistrato di sorveglianza che ha competenza sul luogo in cui la persona  ha la residenza anagrafica o, comunque, il domicilio.

 

DOVE

La domanda per ottenere la remissione del debito si deve presentare al magistrato di sorveglianza.

Se l'interessato è detenuto o internato, la domanda deve essere presentata al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui il soggetto si trova ristretto al momento della richiesta.
Se l'interessato è in stato di libertà, la domanda deve essere presentata al magistrato di sorveglianza che ha competenza sul luogo in cui l'interessato ha la residenza anagrafica o, comunque, il domicilio.

 

FONTE

www.giustizia.it