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Registro stampa Registro stampa

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On line sul sito: tribunale.bologna.giustizia.it – Prenotazione Accessi Cancelleria

Per informazioni è attivo sportello telefonico 051-2752117 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 ( si fa presente che a causa dell’intenso traffico di chiamate, possono esserci difficoltà nel prendere la linea)

 

COSA E'

L'Ufficio iscrizione periodici cura il  registro nel quale devono essere trascritte tutte le pubblicazioni periodiche.

Sono considerate stampe tutte le riproduzioni (caratterizzate dalla periodicita') realizzate su supporto cartaceo o informatico, destinate alla pubblicazione, alla diffusione di informazioni con ogni mezzo (anche elettronico), o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l'esclusione dei prodotti discografici e cinematografici

Nessun  periodico puo' essere pubblicato se non viene registrato.

Devono essere iscritte nell'apposito registro tenuto dai tribunali civili anche le testate telematiche che hanno le stesse caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive e, quindi, che hanno una periodicita' regolare, un logo identificativo e che diffondono presso il pubblico informazioni legate all'attualita'. TESTATE ON LINE (vedi infra)

 

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge n. 47 del 1948 (Legge sulla stampa)

 

CHI

Il proprietario
Se il proprietario o l'editore è una persona giuridica è il legale rappresentante che chiede l'iscrizione.
La domanda può essere consegnata da persona delegata: in questo caso le firme (del proprietario, dell'editore e del direttore responsabile) devono già essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale.
Per la figura del proprietario e del direttore responsabile i cittadini degli stati comunitari sono equiparati ai cittadini italiani (legge 6/02/96 n. 52).

 

COME

Con domanda in bollo da € 16,00 diretta al Presidente del Tribunale.

Se persona giuridica la domanda va redatta su carta intestata.

Da essa devono risultare:

  1. nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza e codice fiscale del Proprietario, dell'Editore (colui che pubblica), se diverso da proprietario, del Direttore responsabile e indicazione della tipografia;
  2. titolo e sottotitolo, periodicità, sede, carattere, luogo di pubblicazione;
  3. tecnica di diffusione (se stampa: nome e indirizzo della tipografia – se giornale radio: nome, frequenza e indirizzo della stazione emittente - se telegiornale: canale, nome dell'emittente, studi da cui si trasmette – se periodico telematico: nome e indirizzo del service provider, estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni e indirizzo web della pubblicazione telematica, allegando fotocopia del contratto e del decreto ministeriale).

Occorre allegare:

  1. per il proprietario e l'editore (se diverso dal proprietario) autocertificazione in carta semplice relativa a:
    - godimento dei diritti politici;
    - cittadinanza  italiana (o comunitaria);
    - fotocopia documento di riconoscimento e C.F.
  2. per il direttore responsabile  autocertificazione in carta semplice relativa a:
    - godimento dei diritti politici;
    - cittadinanza italiana (o comunitaria);
    - inesistenza di mandato parlamentare;
    - iscrizione all' Albo dei Giornalisti, con specifica della data di iscrizione, dell'elenco (pubblicisti professionisti o speciale), allegando fotocopia completa della tessera di iscrizione all'Albo;
    - fotocopia documento di riconoscimento e C.F.
  3. dichiarazione in bollo, dalla quale risultino le caratteristiche del periodico, i dati del proprietario, dell'editore e del direttore [compresa l'inesistenza di mandato parlamentare per il direttore responsabile; altrimenti occorre la nomina di un vice direttore responsabile]. Le firme in calce a tale dichiarazione, del proprietario, dell'eventuale editore, del direttore responsabile e/o vice-direttore, devono essere autenticate o dal notaio o dagli altri soggetti abilitati o dal cancelliere al momento del deposito in Cancelleria (infatti questa dichiarazione con firme autenticate equivale ad implicita accettazione della carica);
  4. attestazione del pagamento della tassa di concessioni governative di € 168,00 effettuato su c/c postale n.8003, intestato a Ufficio 1^ Registro Tasse e CC. GG. - Roma.

 

E INOLTRE:

Per società:

  • visura camerale aggiornata.

Per associazioni:

  • copia dell'atto costitutivo registrato o dello statuto e fotocopia  attribuzione codice fiscale/partita  IVA attribuito da Agenzia Entrate e, nel caso in cui non risultino dall'atto costitutivo, dichiarazione sostitutiva contenente tutti i dati riportati nel certificato UTG (Prefettura) o Regione con indicazione del legale rappresentante e dei poteri.

Per le Onlus inoltre:

  • certificato rilasciato dalla Prefettura oppure fotocopia della Gazzetta Ufficiale Regione nella quale è pubblicato il riconoscimento di ONLUS: in questo caso si ha diritto all'esenzione dalla tassa di concessione governativa e dall'imposta di bollo (artt. 17 e 18 D.Lgs 4/12/97 n. 460).

 

COSTO

  • € 16,00 per domanda;
  • € 168,00 tassa di concessioni governative;
  • € 16,00 e € 9,21 in marche per ogni autentica che si esegue in cancelleria;
  • Per le onlus iscritte al Registro della Regione vi è esenzione da bolli, concessioni governative, (ma gli atti relativi al direttore responsabile sono in bollo) (artt. 17 e 18 D.Lgs 4/12/97 n. 460);
  • € 16,00 x 2 e € 3,92 per ogni richiesta di certificato.

 

EFFETTI

Il Presidente del Tribunale, verificata la regolarità dei documenti, ordina l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro 6 mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno.

 

VARIAZIONI

Allo stesso modo vanno registrate, entro 15 giorni dal verificarsi, tutte le variazioni che intervengano successivamente, con la sola differenza - rispetto ai costi - che non occorre il versamento della tassa di concessioni governative e che devono essere allegati solo i documenti inerenti le variazioni da effettuarsi:

  • per il cambiamento del PROPRIETARIO: domanda firmata dal nuovo proprietario; unire copia autentica atto di passaggio di proprietà redatto dal notaio o scrittura privata regolarmente registrati; autocertificazione relativa a cittadinanza, e godimento diritti politici del nuovo proprietario; nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con la firma autenticata del nuovo proprietario;
  • nel caso di società o persona giuridica per il cambiamento del LEGALE RAPPRESENTANTE o RAGIONE SOCIALE: domanda firmata dal nuovo legale rappresentante; unire: verbale di assemblea in copia conforme  che ha deliberato la variazione; dichiarazione sostitutiva  contenete tutti i dati contenuti nel certificato di vigenza con indicazione dei poteri; autocertificazione relativa a cittadinanza e godimento diritti politici del nuovo legale rappresentante; nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con la firma autenticata del nuovo legale rappresentante;
  • per il cambiamento del DIRETTORE RESPONSABILE: domanda firmata dal proprietario con la quale chiede la sostituzione e indica le generalità del nuovo direttore; autocertificazione relativa a cittadinanza, godimento diritti politici, inesistenza mandato parlamentare e iscrizione nell'albo dei giornalisti; nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con la firma autenticata del nuovo direttore compresa dichiarazione di inesistenza di mandato parlamentare;
  • per il cambiamento della PERIODICITÀ, TITOLO, TIPOGRAFIA, INDIRIZZO, ecc.: domanda firmata dal proprietario o legale rappresentante;
  • CESSAZIONE della PUBBLICAZIONE: domanda presentata dal proprietario o legale rappresentante;

 

SANZIONI

Sono previste pene per chi intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione o per chi pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero. Sono inoltre previste sanzioni amministrative per chi non comunica le variazioni nel termine previsto.

N.B. Per spedire il periodico in abbonamento postale occorre chiedere all'Ufficio un certificato di registrazione con domanda, firmata da proprietario o direttore responsabile in bollo da € 16,00 alla quale occorre allegare ulteriore marca da € 16,00 e una marca da € 3,84.

 

SUPPLEMENTI

Il supplemento una tantum non è soggetto a registrazione, il supplemento fisso sì.

 

TESTATE ONLINE

Per le testate on line la registrazione è obbligatoria solo quando si vogliano ottenere i finanziamenti pubblici previsti dalla legge 7/03/2001 n. 62,

Vedi ora Legge 103/2012, in particolare art 3 (Editoria digitale) e 3 bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni).

 

NEWS - PUBBLICAZIONI ONLINE

La Cassazione con la sentenza n. 23230/2012 della Terza sezione penale ha fornito  una lettura della legge sulla stampa in base alla quale il giornale  telematico non risponde alle due condizioni ritenute essenziali per l'esistenza del prodotto "stampa" (e cioè un'attività di riproduzione tipografica e la destinazione alla pubblicazione del risultato di questa attività) e, perciò, non è soggetto all'obbligo di registrazione.

 

SCARICA DOCUMENTI:

> Fac-simile domanda di iscrizione

 

(aggiornato: 20 marzo 2024)