Salta al contenuto

Impugnazioni avverso provvedimenti emessi da altre Autorità giudiziarie Impugnazioni avverso provvedimenti emessi da altre Autorità giudiziarie

COSA È

L'impugnazione è lo strumento attraverso il quale la parte processuale nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento giudiziario svantaggioso ne rimette il controllo ad un giudice diverso. L'espressione in questione designa in tal senso, non solo l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione ma anche il procedimento che con esso viene avviato.

L'atto di impugnazione deve essere presentato, personalmente o a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso l'atto impugnato, ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo nel quale si trovano le parti o i difensori, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero.

Oltre all’atto di impugnazione si può depositare anche la nomina del difensore, se contestuale all’impugnazione.

L’impugnazione può essere proposto con telegramma o a mezzo raccomandata ed in tal caso si considera proposta all’atto della spedizione. Si esclude la possibilità di presentare impugnazione a mezzo PEC.

 

NORMATIVA

Art. 582 c.p.p. Presentazione dell’impugnazione. – 1. “Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato [c.p.p. 583, 591, comma 1, lett. c] nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione”

2- Le parti private ed i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero. In tali casi, l’atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato.

Art. 583 c.p.p. spedizione dell’atto di impugnazione. – 1. ”Le parti e i difensori possono proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell’art.582 comma 1. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l’atto di impugnazione e e appone su quest’ultimo l’indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione.

2.L’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

3. Se si tratta di parti private (60,76,83,89), la sottoscrizione dell’atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore (591; att. 39).”

 

CHI PUÒ RICHIEDERLO

La presentazione degli atti di impugnazione è riservata ai difensori, alle parti o a loro delegati e/o collaboratori.

 

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

Obbligatoria e/o facoltativa.

 

DOVE

Ubicazione:

 -  Tribunale di Bologna Via Farini, 1 – Bologna: Ufficio Unico Impugnazioni Penali Piano 1

Stanza 5.151

Telefono 051.2751986 – 051. 2751105

Responsabile dell’ufficio: Dott.ssa Paola Guarini

 

-   Ufficio del Giudice di Pace di Bologna Via Ilio Barontini, 16 – Bologna: Ufficio Impugnazioni

     Telefono 051.4203111

 

COME SI SVOLGE

Il deposito deve essere eseguito nel numero di copie indicate dall'art 164 delle disposizioni di attuazione al codice di rito, vale a dire un numero di copie quanto sono le parti cui l'atto deve essere notificato, nonché ulteriori tre copie per l'appello e cinque nel caso di ricorso per cassazione oltre una copia per il Pubblico Ministero.

Presso la cancelleria di presentazione dell’atto è istituito un apposito Registro denominato Registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi a provvedimenti pendenti davanti ad altre autorità giudiziarie – (modello 24) e la cancelleria depositaria provvede a trasmettere immediatamente l’atto alla cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Orario al pubblico:

Dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Dalle ore 12,30 alle ore 13,30 (Solo per gli atti urgenti e/o in scadenza)

 

COSTI

Marca da bollo da € 27,00 in caso di presentazione d’ impugnazione da parte del difensore della parte civile.

Marca da bollo da € 3,87 in caso di richiesta al rilascio di attestazione di deposito.

 

NOTE

Le sentenze del Giudice di Pace di Bologna sono impugnate con dichiarazione presentata nella cancelleria del Giudice di Pace che l’ha pronunciata.

Le sentenze della Corte d’Appello di Bologna sono impugnate con dichiarazione presentata nella cancelleria della Corte d’Appello che l’ha pronunciata.

Le sentenze ed i provvedimenti giudiziari del Tribunale dei Minorenni di Bologna sono impugnati con dichiarazione presentata nella cancelleria del Tribunale dei Minorenni che l’ha pronunciata.

 

(aggiornato il 7 aprile 2020)