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Amministrazione di sostegno Amministrazione di sostegno

COSA È

L'amministrazione di sostegno è rivolta a tutte le persone che per effetto di una menomazione, sia fisica che psichica, si trovano nell'impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati) e che non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana.

La finalità precipua pertanto è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente in grado di andare incontro alle loro esigenza, anche aiutandole ad affrontare problemi concreti (come acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro).

Per questa ragione il ricorso per la nomina dell'amministrazione di sostegno deve specificare l'atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l'assistenza.

 

NORMATIVA

Legge n. 6 del 9/1/2004.

 

CHI LO PROPONE

Il ricorso può essere presentato in proprio (sia dal beneficiario personalmente ovvero dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, ovvero dai parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo) o con l'assistenza di un legale.

Se presentato in proprio, il ricorrente deve recarsi personalmente in cancelleria, munito di un documento di identità valido oppure depositare il ricorso con la firma autenticata da un pubblico ufficiale.

Il ricorso deve essere firmato dal ricorrente. Se il beneficiario ha presentato il ricorso in proprio e non è in grado di firmare occorre precisare e documentare i motivi per i quali non è in grado di firmare.

Al ricorso deve essere allegato il consenso di tutti i parenti entro il 2^ grado, del coniuge e dei parenti entro il 4^ grado che abbiano informazioni utili per la procedura: tale consenso va accompagnato dalla fotocopia del documento della persona che lo sottoscrive.

 

COME SI SVOLGE

Compilare il modello di ricorso proposto e disponibile sul sito (nome file "ricorso nomina ADS") indicando i dati anagrafici completi del ricorrente, del beneficiario e dei parenti del medesimo. Specificare dettagliatamente le operazioni da compiere indicando ove presenti, le somme da riscuotere o da reinvestire e a quale titolo.

Compilare la nota di accompagnamento (disponibile sul sito sotto il nome "nota iscrizione") nelle parti contrassegnate con X.

 

COSTI

Fino al 28.02.2023 occorre acquistare una marca da bollo dell'importo di € 27,00 e applicarla sulla nota di accompagnamento nell'apposito spazio.

A partire dal 01.03.2023 è richiesta anticipazione forfettaria di € 27,00 da corrispondersi esclusivamente con pagamento telematico (come da vademecum allegato).

Il giudizio è esente dal versamento del contributo unificato e da imposta di registro. E' soggetta però ai diritti di copia: il rilascio delle copie del decreto di nomina dell'amministratore è soggetto al pagamento dei diritti di copia come da normativa vigente che variano in funzione del numero delle pagine (per gli importi consultare il file disponibile sul sito denominato "diritti di copia 2014").

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

- Fotocopia della carta di identità del/i ricorrente/i e del beneficiario e dell'amministratore proposto.

- Certificati medici specialistici attestanti il tipo di malattia da cui è affetto il beneficiario rilasciati da struttura pubblica e ogni altro certificato o referto utile all'accoglimento del ricorso o perizia medico legale asseverata.

- Documentazione relativa alle operazioni da compilare (es. copie contratti conto correnti bancari, copia libretto di pensione o CUD, copia rogiti notarili ecc.);

- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal beneficiario (se tenuto a farlo);

- Estratto dell'atto di nascita del beneficiario con le generalità dei genitori, anche se deceduti.

- N.B.: qualora il beneficiario non possa comparire all'udienza fissata per essere esaminato dal Giudice Tutelare, occorre produrre certificato medico di INTRASPORTABILITA' (rilasciato dalla struttura che ospita il beneficiario o da medico specialistico se il medesimo è domiciliato presso la propria abitazione). In mancanza di tale documento il beneficiario si dovrà presentare in udienza.

Se sono stati depositati tutti i documenti necessari e se all'udienza fissata saranno presenti il beneficiario e l'amministratore proposto, il decreto di nomina potrà essere emesso alla medesima udienza e l'amministratore potrà prestare il giuramento ed assumere immediatamente le funzioni attribuitegli.

Se la documentazione risulterà incompleta ovvero in caso di assenza dell'amministratore all'udienza, l'amministratore potrà assumere le funzioni solo dopo aver prestato il giuramento ad altra udienza che verrà all'uopo fissata.    

 

SCARICA I DOCUMENTI:

  • Nuove istruzioni per gli amministratori di sostegno (aprile 2020) (PDF) (DOC);
  • Date di apertura dello Sportello per il Cittadino (PDF);
  • Nota di iscrizione (PDF);
  • Modello relazione iniziale (PDF);
  • Fac-simile ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno (PDF);
  • Diritti di copia (PDF);
  • Modulo di consenso dei parenti (PDF);
  • Modulo rendiconto annuale (PDF);
  • Domande frequenti (PDF);
  • Vademecum pagamento telematico (PDF);
  • Guida al deposito telematico per amministratori di sostegno familiari e volontari (2023) (PDF).

 

(aggiornato: 26 gennaio 2024)