Adozione di maggiorenni
COSA E'
E’ possibile adottare un maggiorenne. La procedura è diversa rispetto a quella dell’adozione del minore.
La richiesta si presenta con un domanda in carta semplice, diretta al presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante.
Per la delicatezza e la complessità della procedura, in alcuni tribunali è richiesto l’ausilio di un legale.
L'adottato acquista:
- il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio;
- il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli legittimi;
- il diritto agli alimenti.
L’adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato.
Possono chiedere di adottare un maggiorenne le persone (coniugate o meno) che:
- non hanno discendenti legittimi o legittimati;
- hanno compiuto i 35 anni d'età;
- superano di almeno 18 anni l'età di coloro che intendono adottare.
In casi eccezionali il tribunale può autorizzare l'adozione, se l'adottante ha raggiunto almeno i 30 anni d'età, fermo restando la differenza d'età di almeno 18 anni rispetto al soggetto che si intende adottare.
E’ richiesto il consenso:
- dell’adottante, dell’adottando e dei loro eventuali coniugi;
- dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante;
- dei genitori dell'adottando.
Se l'assenso dei genitori dell'adottando o quello dei coniugi dell'adottante o dell'adottato è negato, il tribunale, su istanza dell'adottante, può ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione; allo stesso modo il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Non è necessaria l’assistenza di un legale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
articoli 291 e ss. cod.civ. modificati dalla legge 184/1983
DOVE
La richiesta di adozione di un maggiorenne si presenta al presidente del tribunale del luogo di residenza dell’adottante.
FONTE