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Materie tabellari

Il Tribunale Impresa  (associato alla 4^Sezione Civile) tratta il contenzioso in materia di diritto  industriale, di diritto d'autore e di diritto societario, per tutto il distretto dell'Emilia Romagna, nelle seguenti materie:

  1. proprietà industriale e concorrenza sleale (art. 134 D.Lgs. n. 30/2005, codice proprietà industriale);

  2. diritto d'autore;

  3. intese restrittive della libertà di concorrenza, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione (art. 33, comma 2, legge n. 287/1990 – norme a tutela concorrenza e mercato);

  4. violazione normativa antitrust sia dell'Unione Europea, sia nazionale;

  5. società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici, società europee (SE, di cui al reg. n. 2157/2001/CE), società cooperative europee (SCE, di cui al Reg. n. 1435/2003/CE), "stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero", società che esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento di una delle suddette società - incluse le controversie in materia di: partecipazioni sociali e diritti inerenti (e quindi, come espressione del diritto di voto, anche l'impugnazione delle delibere dell'assemblea dei soci), rapporti societari (e quindi anche l'impugnazione delle delibere degli organi sociali), patti parasociali anche diversi da quelli ex art. 2341-bis cod. civ., opposizioni esperibili dai creditori sociali e dai possessori di obbligazioni di società ex artt. 2445, comma 3 cod. civ. (opposizione alla riduzione del capitale sociale di una s.p.a. da proporsi, da parte del creditore sociale anteriore all'iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, entro il termine di 90 giorni dalla medesima iscrizione), 2482, comma 2 cod. civ. (opposizione alla riduzione del capitale sociale di una s.r.l. da proporsi, da parte del creditore sociale anteriore all'iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, entro il termine di 90 giorni dalla medesima iscrizione), 2447-quater, comma 2 cod. civ. (opposizione alla costituzione da parte di una s.p.a. del patrimonio destinato ad uno specifico affare da proporsi, da parte del creditore sociale anteriore all'iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, entro il termine di 60 giorni dalla medesima iscrizione), 2487-ter, comma 2 cod. civ. (opposizione alla revoca dello stato di liquidazione di una società di capitali da proporsi, da parte del creditore sociale anteriore all'iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, entro il termine di 60 giorni dalla medesima iscrizione), 2503, comma 2 cod. civ. (opposizione alla fusione di società da proporsi, da parte del creditore sociale anteriore all'iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese, entro il termine di 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni delle delibere di fusione adottate dalle società partecipanti), 2503-bis, comma 1 cod. civ. (opposizione alla fusione di società da proporsi, da parte dei possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione, entro il termine di 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni delle delibere di fusione adottate dalle società partecipanti) e 2506-ter cod. civ. (opposizione alla fusione di società da proporsi, da parte del creditore sociale anteriore all'iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese, ovvero da parte dei possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione, entro il termine di 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni delle delibere di fusione adottate dalle società partecipanti), azioni di responsabilità da chiunque promosse (e quindi anche da parte dei fallimenti), nei confronti dei componenti degli organi amministrativi o di controllo, del liquidatore, del direttore generale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, del soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate nei confronti delle società che le controllano, rapporti relativi all'attività direzione e coordinamento fra società (art. 2497 e segg. cod. civ., inclusa l'influenza dominante derivanti da particolari vincoli contrattuali ex art. 2350, comma 1, n. 3, cod. civ. fra società anche non di capitali) e ai gruppi cooperativi paritetici (art. 2545-septies cod. civ.);

  6. contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria quando una delle suddette società ne sia parte, o partecipi al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui tali contratti sono stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario;

  7. ovvero in caso di controversie che presentano "ragioni di connessione" con le precedenti.

 

Giorni di udienza

  • udienze di trattazione: mercoledì e giovedì

  • udienze camerali: ogni primo mercoledì del mese: alle ore 9:30