Testamenti
COSA E'
I notai devono trasmettere alla cancelleria del Tribunale competente e, cioè, quello dell'ultimo domicilio del defunto, copia dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi e dei verbali di registrazione dei testamenti pubblici.
Il cancelliere provvede a raccogliere le copie dei testamenti e ad annotarli in apposita rubrica.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 662 c.c. e art. 55 norme attuative c.c.
CHI PUO' RICHIEDERLO
Le copie dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi e dei verbali di registrazione dei testamenti pubblici possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.
ASSISTENZA DI UN DIFENSORE
Non è richiesta l'assistenza di un difensore.
COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
Chiunque può farne richiesta direttamente alla cancelleria del Tribunale.
Per prenotare un appuntamento, utilizza il nuovo servizio di prenotazione on-line, indicando nelle note i dati anagrafici del defunto e la data del decesso.
QUANTO COSTA
La richiesta di consultazione testamenti non comporta alcun costo.
(aggiornato al 17 gennaio 2023)