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Testamenti Testamenti

COSA E'

I notai devono trasmettere alla cancelleria del Tribunale competente e, cioè, quello dell'ultimo domicilio del defunto, copia dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi e dei verbali di registrazione dei testamenti pubblici.

Il cancelliere provvede a raccogliere le copie dei testamenti e ad annotarli in apposita rubrica.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 662 c.c. e art. 55 norme attuative c.c.

 

CHI PUO' RICHIEDERLO

Le copie dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi e dei verbali di registrazione dei testamenti pubblici possono essere esaminate da chiunque ne faccia richiesta.

 

ASSISTENZA DI UN DIFENSORE

Non è richiesta l'assistenza di un difensore.

 

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI

Chiunque può farne richiesta direttamente alla cancelleria del Tribunale.

Per prenotare un appuntamento, utilizza il nuovo servizio di prenotazione on-line, indicando nelle note i dati anagrafici del defunto e la data del decesso.

 

QUANTO COSTA

La richiesta di consultazione testamenti non comporta alcun costo.

 

(aggiornato al 17 gennaio 2023)