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Patrocinio a spese dello Stato Patrocinio a spese dello Stato

COSA E'
Il Patrocinio a Spese dello Stato puo' essere concesso nell'ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari gia' pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio. L'ammissione puo' essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed e' valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non puo' utilizzare il beneficio per proporre l'impugnazione.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. n. 115/2002- Testo unico Spese di giustizia.

 

CHI PUO' RICHIEDERLO
Puo' richiedere l'ammissione in ambito civile chi e' cittadino italiano, o cittadino straniero regolarmente soggiornante, apolide (anche non residente in Italia) e gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economiche.

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato e' necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 12.838,01.

Se l'interessato vive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, tranne il caso in cui i suoi interessi confliggano con quello dei famigliari (esempio: separazione dei coniugi o divorzio).

 

DOVE SI RICHIEDE
La domanda deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, che si trova presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna in  Piazza dei Tribunali 4.

Le informazioni relative si trovano sul sito dell’Ordine degli Avvocati al seguente link.

 

(aggiornato: 07 giugno 2023)