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Abolizione della formula esecutiva (artt. 474, 475, 476, 478, 479, 488, 654 e 663 c.p.c. nonché artt. 153 e 154 disp. att. c.p.c.)

Si comunica che - per effetto del combinato disposto del D.lgs. 149/2022 e del D.l. 198/22, in seguito alla nuova formulazione dell’art. 475 c.p.c., già rubricato «Spedizione in forma esecutiva», ora «Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale» che dispone che le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., per la parte a favore della quale fu pronunciato l’atto o stipulata l’obbligazione, o per i suoi successori, debbono essere formati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti - a far data dal 1° marzo 2023, i cancellieri del Tribunale e del Giudice di Pace di Bologna non rilasceranno la formula esecutiva in calce ai provvedimenti esecutivi dei rispettivi uffici.

Il creditore potrà intraprendere le procedure esecutive ai sensi dell’art. 483 c.p.c. estraendo dalla consolle copie dei procedimenti giudiziari esecutivi muniti di attestazione di conformità resa dal difensore ai sensi del nuovo art. 196 octies c.p.c., oppure, in caso di atti non telematici, chiedendo il rilascio di copia conforme ai fini dell’esecuzione come prescrive l’art. 153 disp.att. c.p.c.