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Procedimenti penali - Individuazione dei criteri di priorità ulteriori rispetto a quelli legali

Il Presidente, Dr. Francesco Scutellari, dispone...

"...Visto il provvedimento n°9128 del 29.10.2013, approvato con delibera 12.12.2014
del C.S.M., con cui il Presidente della Corte d'Appello di Bologna ha stabilito che: "Ai sensi dell'art. 132 bis cpp, non sono da ritenere di trattazione prioritaria, fatta eccezione per quelli di particolare rilievo e allarme sociale, i processi per i quali la scadenza del termine massimo dei reati che ne formano oggetto segua la pronuncia della sentenza di primo grado in misura almeno pari a 15 mesi", invitando i Presidenti dei Tribunali ad assumere "in coerenza, gli opportuni provvedimenti";

vista la delibera del 9.7.2014 con cui il CSM ha riconosciuto che il rischio di prescrizione va collocato su un piano paritario, e non più preminente, rispetto agli altri
criteri di individuazione di priorità ulteriori rispetto a quelle legali, costituiti dalla gravità e dalla corretta offensività del reato, dalla soggettività del reo, dal pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dall'interesse (anche civilistico) della persona offesa, e ciò in conformità alla precedente risoluzione del 13.11.2008, con cui già aveva ritenuto che: "le urgenze riconducibili ad una prossima prescrizione … vanno perseguite comunque con scelte organizzative adeguate, curando in ogni caso che tali scelte non interferiscano in negativo sulle priorità c.d. legali, ovverosia quelle espressamente contemplate dal novellato art. 132 bis disp. att. cpp....";

Leggi il provvedimento per esteso.