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Informazioni in merito alla campagna vaccinale Covid-19 per tutori, curatori e amministratori di sostegno
INFORMAZIONI IN MERITO ALLA
CAMPAGNA VACCINALE COVID -19
PER TUTORI, CURATORI E
AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO
Al fine di una tempestiva, efficace ed efficiente gestione dell’esercizio della giurisdizione in ordine alle istanze che potrebbero essere presentate dai tutori, curatori e amministratori di sostegno con riferimento alla somministrazione della vaccinazione contro il COvid-19, si segnala che ai sensi dell’art.3, III, IV e V comma, Legge 22.12.2017 n.2019:
“Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignità.
Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata.
Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.
Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria".
Pertanto,
- il tutore può sempre esprimere o rifiutare il consenso informato con le modalità indicate dalla suddetta norma di legge;
- il curatore della persona inabilitata non può esprimere o rifiutare il consenso informato (in quanto lo esprime o lo rifiuta la persona medesima);
- l’amministratore di sostegno può esprimere o rifiutare il consenso informato su ciò che è espressamente contemplato dal decreto di nomina e con le modalità indicate dal decreto stesso e dalla suddetta norma di legge.
Ciò significa, con specifico riguardo ai beneficiari di amministrazioni di sostegno, che anche in tal caso si deve ragionare come per ogni altra scelta in ambito sanitario, valorizzando le autonomie residue dei beneficiari.
In tema di trattamenti sanitari, infatti, il disposto dell’art.3 Legge 219/20917 è chiarissimo nell’escludere ogni automatismo tra la sussistenza di un’amministrazione di sostegno e l’incapacità del beneficiario di prestare (o negare) il consenso a trattamenti sanitari; al contrario, esso sancisce in capo al soggetto “incapace” il “diritto … alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione” e di “ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messo nelle condizioni di esprimere la sua volontà”.
Nel caso in cui il beneficiario sia sufficientemente in grado di interloquire ed autodeterminarsi, dunque, sarà lo stesso che presterà in piena libertà ed autonomia il consenso o il dissenso al vaccino, dopo avere ricevuto le relative spiegazioni e le indicazioni del medico di base, tenendo conto che si tratta di scelta sanitaria di non particolare complessità.
Nel caso invece in cui siano stati conferiti poteri sanitari all’ads, sarà l’ads – dopo avere sentito il medico di base e seguite le sue indicazioni nel caso specifico e per il singolo beneficiario (non le indicazioni date a livello nazionale nell’ambito della campagna vaccinale) – a prestare il consenso informato.
Infine, nel caso in cui il beneficiario non sia in grado di esprimere il proprio consenso e non siano stati conferiti poteri sanitari all’ads, è evidente che l’ads non potrà sottoscrivere il consenso informato. In tal caso,
- ben potranno provvedere alla sottoscrizione i parenti, ove concordi e sempre seguendo le indicazioni specifiche del medico di base;
- ove non vi sia concordia tra i parenti prossimi o contrasto tra questi e il medico di base, o nel caso in cui non vi siano parenti disponibili, l’ADS dovrà richiedere al GT il conferimento del potere di rilasciare tale tipo di consenso; in questo caso l’istanza deve essere corredata congiuntamente da:
- una relazione del Medico di Base che suggerisce o sconsiglia di effettuare il vaccino per quel singolo paziente;
- una relazione dei Medici Curanti (sempre del Servizio Sanitario pubblico, se ce ne sono altri oltre al medico di base – per esempio Sanitari del CSM) che attestino: I) di aver cercato di spiegare con parole comprensibili al paziente (secondo quanto prescritto ex L.2019/2017) che la vaccinazione contro il Covid è opportuna; II) che il paziente non è in grado di comprendere alcuna, seppur semplice, spiegazione relativa alla somministrazione di questo vaccino;
- sarà necessario documentare, anche tramite dichiarazioni dei prossimi congiunti, l’assenza di disposizioni anticipate di trattamento e chiarire se la persona interessata abbia o meno espresso un dissenso chiaro, libero e consapevole alla somministrazione del vaccino in questione o di altri vaccini in generale, oppure dichiarare che nulla è noto in proposito.
I Giudici Tutelari
COVID-19: Provvedimenti del Tribunale Ordinario
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Provv. 237/22 - Irricevibilità atti depositati tramite e-mail alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione - Settore A.D.S.
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Provv. n.227/22 - Aggiornamento orari di apertura cancellerie civili
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Provv. n.226/22 - Aggiornamento orari di apertura cancellerie penali
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Provvedimento n.180 del 28.03.2022 - Cessazione operatività sportello penale unico di primo ingresso
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Provv. 178 del 25 marzo 2022 - Cessazione stato di emergenza da COVID-19
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