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In primo piano In primo piano

Informazioni in merito alla campagna vaccinale Covid-19 per tutori, curatori e amministratori di sostegno

INFORMAZIONI IN MERITO ALLA

CAMPAGNA VACCINALE COVID -19

PER TUTORI, CURATORI E

AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

 

Al fine di una tempestiva, efficace ed efficiente gestione dell’esercizio della giurisdizione in ordine alle istanze che potrebbero essere presentate dai tutori, curatori e amministratori di sostegno con riferimento alla somministrazione della vaccinazione contro il COvid-19, si segnala che ai sensi dell’art.3, III, IV e V comma, Legge 22.12.2017 n.2019:

Il  consenso  informato  della  persona  interdetta  ai   sensi dell'articolo 414 del codice  civile  è espresso  o  rifiutato  dal tutore, sentito l'interdetto ove  possibile,  avendo  come  scopo  la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel  pieno rispetto della sua dignità.

Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona   inabilitata.

Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la  rappresentanza  esclusiva in  ambito sanitario, il consenso informato  è espresso  o  rifiutato  anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.

Nel  caso  in  cui  il  rappresentante  legale  della   persona interdetta o inabilitata  oppure  l'amministratore  di  sostegno,  in assenza delle disposizioni anticipate di  trattamento  (DAT)  di  cui all'articolo 4, o  il  rappresentante  legale  della  persona  minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste  siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o  dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o  del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria".

 

Pertanto,

  • il tutore può sempre esprimere o rifiutare il consenso informato con le modalità indicate dalla suddetta norma di legge; 
  • il curatore della persona inabilitata non può esprimere o rifiutare il consenso informato (in quanto lo esprime o lo rifiuta la persona medesima);
  • l’amministratore di sostegno può esprimere o rifiutare il consenso informato su ciò che è espressamente contemplato dal decreto di nomina e con le modalità indicate dal decreto stesso e dalla suddetta norma di legge.

Ciò significa, con specifico riguardo ai beneficiari di amministrazioni di sostegno, che anche in tal caso si deve ragionare come per ogni altra scelta in ambito sanitario, valorizzando le autonomie residue dei beneficiari.

In tema di trattamenti sanitari, infatti, il disposto dell’art.3 Legge 219/20917 è chiarissimo nell’escludere ogni automatismo tra la sussistenza di un’amministrazione di sostegno e l’incapacità del beneficiario di prestare (o negare) il consenso a trattamenti sanitari; al contrario, esso sancisce in capo al soggetto “incapace” il “diritto … alla valorizzazione  delle  proprie  capacità  di   comprensione   e   di decisione” e di “ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria  salute in modo consono alle sue capacità per essere messo nelle  condizioni di esprimere la sua volontà”.

Nel caso in cui il beneficiario sia sufficientemente in grado di interloquire ed autodeterminarsi, dunque, sarà lo stesso che presterà in piena libertà ed autonomia il consenso o il dissenso al vaccino, dopo avere ricevuto le relative spiegazioni e le indicazioni del medico di base, tenendo conto che si tratta di scelta sanitaria di non particolare complessità.

Nel caso invece in cui siano stati conferiti poteri sanitari all’ads, sarà l’ads – dopo avere sentito il medico di base e seguite le sue indicazioni nel caso specifico e per il singolo beneficiario (non le indicazioni date a livello nazionale nell’ambito della campagna vaccinale) – a prestare il consenso informato.

Infine, nel caso in cui il beneficiario non sia in grado di esprimere il proprio consenso e non siano stati conferiti poteri sanitari all’ads, è evidente che l’ads non potrà sottoscrivere il consenso informato. In tal caso,

  • ben potranno provvedere alla sottoscrizione i parenti, ove concordi e sempre seguendo le indicazioni specifiche del medico di base;
  • ove non vi sia concordia tra i parenti prossimi o contrasto tra questi e il medico di base,  o nel caso in cui non vi siano parenti disponibili, l’ADS dovrà richiedere al GT il conferimento del potere di rilasciare tale tipo di consenso; in questo caso l’istanza deve essere corredata congiuntamente da: 
  1. una relazione del Medico di Base che suggerisce o sconsiglia di effettuare il vaccino per quel singolo paziente;
  2. una relazione dei Medici Curanti (sempre del Servizio Sanitario pubblico, se ce ne sono altri oltre al medico di base – per esempio Sanitari del CSM) che attestino: I) di aver cercato di spiegare con parole comprensibili al paziente (secondo quanto prescritto ex L.2019/2017) che la vaccinazione contro il Covid è opportuna; II) che il paziente non è in grado di comprendere alcuna, seppur semplice, spiegazione relativa alla somministrazione di questo vaccino;
  3. sarà necessario documentare, anche tramite dichiarazioni dei prossimi congiunti, l’assenza di disposizioni anticipate di trattamento e chiarire se la persona interessata abbia o meno espresso un dissenso chiaro, libero e consapevole alla somministrazione del vaccino in questione o di altri vaccini in generale, oppure dichiarare che nulla è noto in proposito.

I Giudici Tutelari


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Un servizio gratuito di informazione e orientamento per l'accesso alla Giustizia presso l'U.R.P. di Piazza Maggiore.

Nell'ambito del "Patto per la Giustizia" è attivo dal 2 aprile 2014 lo Sportello per il Cittadino, promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

E' inoltre presente all'interno del Tribunale Ordinario di Bologna uno Sportello per il Cittadino dedicato alla materia del diritto di Famiglia.