Glossario
G
G.I.P.
Giudice per le indagini preliminari
G.d.P.
Il Giudice di Pace è un magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali, non ha un rapporto di impiego con lo Stato. Egli percepisce una indennità cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza. Dura in carica quattro anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta. Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle FunzioniLocali.
G.M.
Giudice Monocratico
G.O.T.
Giudice ordinario del Tribunale. Egli sostituisce in udienza, un collega assente.
G.U.
Gazzetta Ufficiale
G.U.P.
Giudice per l'udienza preliminare
Giudici PopolariSono cittadini chiamati a comporre la Corte di Assise o la Corte di Assise di Appello insieme ai giudici togati. I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali. La nomina a giudice popolare è subordinata ad alcuni requisiti necessari: la cittadinanza italiana, l'età compresa tra i 30 e i 65 anni, il godimento dei diritti civili e politici, la buona condotta morale, la licenza di Scuola Media Inferiore (per la Corte di Assise), licenza di Scuola Media Superiore (per la Corte di Assise di Appello). Sono esclusi magistrati e funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
Giudizio abbreviato
Particolare tipo di processo penale, che è privo di dibattimento e si basa unicamente sugli elementi che avrebbero, altrimenti, dato inizio ad un processo "normale". Tale processo, che può essere chiesto per iscritto od oralmente dall'imputato o dal suo avvocato, prevede, in caso di condanna, la riduzione di un terzo della pena che il giudice intende infliggere
Giudizio direttissimo
Processo speciale previsto quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato. Tale processo deve cominciare entro quarantotto ore dall'arresto. Il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.
Giudizio immediato
Particolare tipo di processo penale, che non prevede l'udienza preliminare ed è richiesto solo se la prova appare evidente
Giurisdizione
E' una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai magistrati che costituiscono l'ordine giudiziario. E' diretta all'applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti. La giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai giudici speciali. Sono organi della giurisdizione ordinaria, ad esempio, il Tribunale e la Corte di Cassazione. La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una magistratura speciale. Sono organi della giurisdizione speciale, ad esempio, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato. A seconda degli ambiti e delle competenze la giurisdizione si differenzia in costituzionale, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Lo strumento principale dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata e applicata al caso concreto.
Giurisprudenza
Insieme delle sentenze prevalentemente della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che, quindi, costituiscono un precedente
Grado di giudizio
Indica la fase in cui si trova un giudizio: l'ordinamento italiano accoglie il principio del "doppio grado di giudizio" secondo il quale è ammesso un riesame della decisione emessa in primo grado. Si dice giudizio di primo grado, pertanto, quello in cui il giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta, di secondo grado (o in grado d'appello) quello in cui il giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta. E' inoltre ammesso un giudizio di legittimità, ossia di controllo sulla legalità dei precedenti gradi di giudizio, che si svolge avanti alla Corte di Cassazione.
Gratuito patrocinio (Patrocinio a spese dello Stato)
Possibilità riconosciuta dallo Stato ai cittadini più bisognosi di non pagare nè l'avvocato, nè tutte le altre spese relative alla propria vicenda giudiziaria, ad eccezione delle spese processuali in caso di condanna.
Grazia
provvedimento (decreto) del presidente della repubblica che condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, (non il reato) o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Essa non estingue le pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici) salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna. La grazia si riferisce sempre ad una sola persona.
Guardasigilli
Ministro di giustizia