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Divorzio congiunto Divorzio congiunto

COSA E'
Il divorzio può essere contenzioso o congiunto. In entrambi i casi è necessaria l'assistenza di un avvocato.

Il divorzio congiunto può essere presentato solo dai coniugi che abbiano raggiunto un accordo su tutte le condizioni del divorzio (affidamento dei figli, assegnazione della casa coniugale, assegni di mantenimento, ecc.). Generalmente la procedura si esaurisce in un'unica udienza e termina con la pubblicazione della sentenza di divorzio.

Il divorzio contenzioso può essere presentato dai coniugi che non abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio. La procedura è più complessa perché viene fissata un'udienza presidenziale e poi una serie di udienze istruttorie. Al termine della causa viene emessa la sentenza di divorzio.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n.898 del 1 dicembre 1970, modificata con Legge n.74 del 6 marzo 1987.

Legge n.55 dell'11 maggio 2015.

 

QUANDO E' POSSIBILE RICHIEDERLO

Per il divorzio congiunto il ricorso è diretto al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.

Per il divorzio contenzioso il ricorso è diretto al Tribunale del luogo in cui il coniuge resistente ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.

Il divorzio può essere chiesto dopo 12 mesi dalla comparsa dei coniugi di fronte il Presidente del tribunale in caso di separazione giudiziale.

Dopo sei mesi in caso di separazione consensuale.

I sei mesi decorrono: 

dalla comparsa dei coniugi dinanzi il Presidente del tribunale, o dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione assistita da avvocati, oppure dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso dinanzi all'ufficiale dello stato civile.

Tali termini si applicano alle domande di divorzio proposte dopo l'entrata in vigore della Legge 11/05/2015, anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale.

Per procedure alternative al ricorso in Tribunale ai sensi della legge 10/11/2014 n.162, vedi nota collegata: Procedure alternative al ricorso in Tribunale per separazione e divorzio.

 

DOVE E' POSSIBILE RICHIEDERLO
TELEMATICAMENTE DA PARTE DELL'AVVOCATO O ALLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE DEL CONTENZIOSO CIVILE - Via Farini 1. Bologna - stanza 3.100.

Orario sportello: da lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

 

COME SI SVOLGE

La sentenza di divorzio viene inviata allo Stato Civile del comune di celebrazione del matrimonio dalla Cancelleria competente solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza stessa. La sentenza, se non viene fatta acquiescenza o se non viene notificata a cura dell’avvocato, passa in giudicato trascorsi sei mesi dalla pubblicazione.

 

DOVE SI RICHIEDE
Tribunale di Bologna, via Farini 1.
Sportello polifunzionale del contenzioso civile, piano terra stanza 3.100.
Orario: dal lunedi' al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per il divorzio congiunto:

  • Stato di famiglia e certificati di residenza dei coniugi uso processuale;
  • Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato;
  • Copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato oppure copia del verbale di separazione consensuale.

Per il divorzio giudiziale:

  • Stato di famiglia e certificati di residenza dei coniugi per uso processuale;
  • Copia integrale dell’atto di matrimonio da richiedere nel comune dove il matrimonio è stato celebrato;
  • Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
  • Copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato oppure copia del verbale di separazione consensuale omologato.

 

QUANTO COSTA

  • Contributo Unificato da € 43,00 per divorzio congiunto;
  • Contributo Unificato da € 98,00 per divorzio giudiziale.

L’art. 19 legge 74/1987 ha stabilito che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1.12.1970 n 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

La Corte Costituzionale con sentenza 154/1999 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale articolo “nella parte in cui non estende l’esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”.

 

MODULI STANDARD
Nota di Iscrizione a Ruolo - cause ordinarie trib

Modulo autocertificazione stato di famiglia

Scheda ISTAT

 

POSSIBILITA' DI IMPUGNAZIONE

 

(aggiornato il 7 aprile 2020)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n.898 del 1 dicembre 1970, modificata con Legge n.74 del 6 marzo 1987.

Legge n.55 dell'11 maggio 2015.