Curatela
COSA E'
È un istituto previsto per salvaguardare le persone parzialmente incapaci. Nel caso di persone in condizione di abituale infermità fisica o mentale si richiede la tutela o l’amministrazione di sostegno.
Tra queste categorie rientrano:
- il minore emancipato: colui che abbia compiuto i 16 anni (ma non ancora i 18), e che sia ammesso dal Tribunale a contrarre matrimonio;
- l’inabilitato: colui che viene dichiarato infermo di mente, ma che non sia talmente grave da dar luogo all'interdizione.
Sono causa di inabilitazione anche la prodigalità (inclinazione a spendere eccessivamente e in modo avventato), l'abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti che espongano il soggetto o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici, il sordomutismo e la cecità dalla nascita o dalla prima infanzia, qualora non supportati da educazione sufficiente.
A differenza del tutore, il curatore non è un rappresentante del soggetto in quanto non lo sostituisce ma lo affianca. La nomina del curatore serve, infatti, per integrare la volontà dell'incapace, previa autorizzazione del giudice tutelare, per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt. 392 e 424 cod. civ. e segg.
CHI
La domanda dev’essere presentata, con l’ausilio di un avvocato, tramite ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’inabilitato.
Il ricorso per inabilitazione può essere fatto da:
- il coniuge;
- i parenti entro il quarto grado (vincolo che unisce soggetti che discendono dalla stessa persona);
- gli affini entro il secondo grado (vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge);
- il tutore o curatore;
- il Pubblico Ministero;
Se l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'inabilitazione può essere promossa solo su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.
(aggiornato: 16 novembre 2022)