Accesso civico Accesso civico

Legislazione: D. Lgs. 33/2013 

 

Accesso civico semplice

Secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 del cd. Decreto Trasparenza così come modificato dal d.lgs. 97/2016, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale documenti, informazioni o dati nei casi previsti dalle norme e ciò comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui la prevista pubblicazione sia stata omessa.

  • Il richiedente dovrà utilizzare il seguente modulo che si allega:

Modulo di istanza di accesso civico semplice

 

Accesso civico generalizzato (FOIA - Freedom Of Information Act)

Secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 2 del cd. Decreto Trasparenza così come modificato dal d.lgs. 97/2016, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L’accesso civico generalizzato riguarda atti, dati e informazioni di natura amministrativa, risultando esclusa tutta la materia giurisdizionale (regolata da norme specifiche dei codici di rito penale e civile) e differenziandosi dall’accesso documentale agli atti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/90.

Il richiedente dovrà utilizzare, a seconda del caso, i seguenti moduli che si allegano:

Modulo di istanza di accesso civico generalizzato

Modulo di istanza di riesame

 

Testi di riferimento

ANAC - Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013

Ministero della Giustizia - Linee guida operative concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso civico generalizzato

 

Nel rispetto della normativa vigente il Tribunale di Bologna, con provvedimento interno n. 89 del 14/03/2018, ha disposto l’istituzione dell’Ufficio per la gestione dei procedimenti attivati a seguito di istanza di accesso civico semplice o generalizzato.

Le istanze di accesso possono essere inviate a questo Tribunale secondo le modalità di trasmissione specificate nelle Linee Guida Operative del Ministero della Giustizia.

 

(aggiornato: 3 maggio 2021)