Salta al contenuto

Riparazione per ingiusta detenzione Riparazione per ingiusta detenzione

COSA E'

Chi è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ed è stato poi, all’esito del procedimento penale, prosciolto con sentenza di assoluzione diventata irrevocabile, ha diritto a ricevere un equo risarcimento del danno subito. 
Stesso risarcimento spetta a:

  • chi ha patito ingiustamente carcerazione per effetto di un ordine di esecuzione erroneo;
  • chi ha subito custodia cautelare in carcere sulla base di un provvedimento emesso o mantenuto in mancanza delle condizioni richieste dalla legge, sia in caso di successiva assoluzione che di condanna.

Inoltre, chi è stato licenziato dal posto di lavoro che occupava prima della custodia cautelare e per tale causa, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro se viene pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero viene disposta l’archiviazione.

Il ricorso va proposto (a pena di inammissibilità) entro due anni dal giorno in cui la sentenza di assoluzione o condanna è diventata definitiva alla corte d’appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza.

Si applicano le norme per la riparazione dell’errore giudiziario. 
E’ obbligatoria l’assistenza di un legale munito di procura speciale.
La parte che si trovi nelle condizioni di reddito previste dalla legge può chiedere il patrocinio a spese dello Stato.

 

DOVE

La domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione deve essere presentata presso la cancelleria della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento. Nel caso di sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, è competente la corte di appello nel cui distretto è stato emesso il provvedimento impugnato.

 

NORMATIVA
Art. 5 comma 5 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950 (Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994, entrato in vigore il 1º novembre 1998).

 

FONTE

www.giustizia.it