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Recupero crediti civili e penali Recupero crediti civili e penali

Ufficio Recupero Crediti
 
Responsabile: dott.ssa Ilaria Giancotti, Direttore amministrativo (piano primo, stanza 5.80)
 
Recapiti e orari: Tribunale di Bologna, via Farini n. 1, piano primo (stanze 5.76, 5.79, 5.80, 5.81)
 
 
giorni e orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 12.30.
 
 
L’Ufficio Recupero Crediti svolge l’attività amministrativa connessa al recupero di somme dovute all’erario in relazione a procedimenti penali (pene pecuniarie, spese processuali, cassa ammende, ecc.) e a procedimenti civili (contributo unificato non versato o versato in maniera insufficiente, imposta di registro per cause ove vi è prenotazione a debito, condanne in favore dello Stato nelle cause ove la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ecc.) sulla base di un provvedimento che costituisce titolo esecutivo. Esso opera nell’interesse dello Stato come soggetto creditore.
 
L’Ufficio si occupa, altresì, dell'annotazione dei pagamenti delle pene pecuniarie nel casellario giudiziale, della comunicazione alle questure delle informazioni utili al rilascio del passaporto, delle certificazioni pene/spese al Tribunale di Sorveglianza per remissioni del debito e riabilitazioni, dell'attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie non pagate, dell'emissione dei provvedimenti di sgravio e/o sospensione dei carichi a ruolo per le partite di credito gestite dal Tribunale, ecc.
 
E’ possibile procedere al pagamento delle somme a qualsiasi titolo dovute all’Erario presso Agenzia delle Entrate Riscossione del luogo di residenza anagrafica e/o secondo le modalità indicate sul sito di Agenzia delle Entrate Riscossione (Agenzia delle entrate-Riscossione – Pagamenti agenziaentrateriscossione.gov.it)
 
Non è possibile pagare tramite modello F23 né con altre modalità presso questo Ufficio. Eccezionalmente, per ragioni di particolare necessità ed urgenza dettagliatamente indicate e certificate, è possibile anticipare il pagamento con modello F23 prima dell'emissione della cartella esattoriale e solo per partite di credito penali.
 
Si ricorda che dal 25 settembre 2013, data di attivazione dell'attuale convenzione con Equitalia Giustizia S.p.A, la quantificazione, l'iscrizione a ruolo e la riscossione dei crediti di giustizia a favore dell'Erario è delegata a quest’ultima. L'Ufficio Recupero Crediti presso il Tribunale di Bologna svolge, invece, le attività di preparazione della documentazione processuale necessaria alla determinazione del credito, di trasmissione degli atti a Equitalia Giustizia S.p.a. e il monitoraggio della riscossione dei crediti.
 
Si ricorda che, per ragioni di privacy, questo Ufficio può fornire telefonicamente soltanto le informazioni relative alle modalità di pagamento in quanto i dati posti a base delle cartelle di pagamento sono qualificati come sensibili e, come tali, sono soggetti alla legge sulla privacy.
A tal fine è attivo presso l’Ufficio uno sportello telematico: si invitano, pertanto, i diretti interessati ad inviare un'apposita e-mail all’indirizzo di posta elettronica e si raccomanda di allegare copia della carta di identità. Gli interessati possono scrivere all’indirizzo e-mail: urc.tribunale.bologna@giustizia.it oppure all’indirizzo pec: prot.tribunale.bologna@giustizia.it
Nel caso in cui a chiedere le informazioni sia una persona diversa da quella interessata si prega, altresì, di allegare apposita delega.
 
Questo Ufficio non rilascia copie né attestazioni. Si invita a richiederle alle competenti cancellerie.
 
 
ISTANZA DI RILASCIO DEL PASSAPORTO
 
La richiesta di rilascio del passaporto deve essere presentata dal cittadino presso gli uffici della questura territorialmente competente ed è altresì compilabile direttamente online sul sito della Polizia di Stato. Il rilascio del documento è condizionato al pagamento delle pene pecuniarie eventualmente inflitte al richiedente. Ricevuta la richiesta da parte del cittadino, la questura informerà il nostro Ufficio il quale, esperite le dovute ricerche, comunicherà l’esito delle stesse all’ufficio richiedente. Il mancato pagamento delle pene pecuniarie osta al rilascio del passaporto. Si consiglia, una volta effettuato il pagamento, di inoltrare a questo Ufficio copia della ricevuta di pagamento al fine di consentire l’aggiornamento del casellario giudiziale.
 
 
ISTANZA DI RATEIZZAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA
 
E' possibile chiedere la rateizzazione del pagamento delle pene pecuniarie in presenza di condizioni economiche disagiate. La richiesta deve essere presentata alla cancelleria del Tribunale di Sorveglianza del luogo di residenza corredata di tutta la documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato e quanto richiesto (ad es. dichiarazione dei redditi, certificazione ISEE).
 
Per l'Emilia Romagna, gli uffici di sorveglianza sono situati nelle città di Bologna, Modena e Reggio Emilia. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ricomprende, oltre alla provincia di Bologna, le province di Forlì Cesena, Rimini, Ravenna, Ferrara, Parma e Piacenza.
 
Il Magistrato di Sorveglianza vaglierà la richiesta e la cancelleria di riferimento competente notificherà il provvedimento di accoglimento o di rigetto al diretto interessato. Quest’ultimo, in caso di accoglimento dell'istanza, dovrà recarsi presso gli uffici della Agenzia delle Entrate Riscossione territorialmente competente munito del provvedimento di rateizzazione. In tale sede saranno fornite tutte le informazioni utili per procedere al corretto pagamento rateale.
Si ricorda che l’omesso pagamento (anche di una sola rata) fa venire meno la concessa rateizzazione.
 
 
ISTANZA DI RATEIZZAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI
 
Le istanze di rateizzazione riguardanti somme iscritte a ruolo per spese processuali (ad es. decreto di liquidazione del difensore di ufficio) devono essere indirizzate direttamente presso gli uffici di Agenzia Entrate Riscossione. Anche in questo caso vanno documentate le condizioni economiche disagiate del richiedente. La relativa modulistica si può reperire presso i singoli agenti della riscossione o sul relativo sito internet di AER.                                                      
 
 
ISTANZA DI REMISSIONE DEL DEBITO
 
Su richiesta dell’interessato può essere rimesso il debito per le spese del processo a condizione che questi si trovi in disagiate condizioni economiche ed abbia tenuto una regolare condotta in libertà o, se detenuto, in istituto. La remissione non opera su pene pecuniarie (multe e ammende), Cassa Ammende, imposta di registro e contributo unificato. L’istanza deve essere inoltrata al Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente. 
 
Per l'Emilia Romagna, gli uffici di sorveglianza sono situati nelle città di Bologna, Modena e Reggio Emilia. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ricomprende, oltre alla provincia di Bologna, le province di Forlì Cesena, Rimini, Ravenna, Ferrara, Parma e Piacenza.                                              
                                                                 
ISTANZA DI RIABILITAZIONE
 
La riabilitazione è un istituto che si prefigge lo scopo di eliminare le conseguenze penali diverse dalla pena principale (pene accessorie ed effetti penali della condanna) derivanti dal procedimento penale al fine di assicurare il normale svolgimento dell’attività dell’individuo nella società civile. L'istanza di riabilitazione deve essere presentata dall’interessato alla cancelleria del Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente in relazione al proprio luogo di residenza. Sarà cura della cancelleria richiedere a questo Ufficio se le somme a qualsiasi titolo dovute siano state pagate e/o estinte.
 
Per l'Emilia Romagna, gli uffici di sorveglianza sono situati nelle città di Bologna, Modena e Reggio Emilia. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ricomprende, oltre alla provincia di Bologna, le province di Forlì Cesena, Rimini, Ravenna, Ferrara, Parma e Piacenza.
                    
La richiesta è condizionata all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato (pagamento delle spese processuali e delle pene pecuniarie), oltre che al decorso del tempo e alla buona condotta tenuta da parte del richiedente.
 
 
CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE FORFETTIZZATE
 
Il contributo unificato di iscrizione della causa a ruolo è una somma, di importo variabile, che viene corrisposta all’Erario tutte le volte in cui una parte instaura un processo civile, compresa l’azione civile promossa in sede penale. Il mancato od omesso versamento del contributo unificato, che perduri nonostante l’invito a pagare con mod. F23 entro 30 giorni rivolto da Equitalia Giustizia al debitore, determina l’avvio di una procedura volta alla sua riscossione (oltre all’applicazione di una sanzione amministrativa). 
 
Il cittadino, od il suo eventuale rappresentante legale, che ritenga di aver correttamente adempiuto o, comunque, di non doverlo fare (ad es. parte ammessa al gratuito patrocinio) dovrà rivolgersi alla cancelleria civile di riferimento. Quest’ultima svolgerà tutti gli accertamenti e, in caso di accoglimento della richiesta di parte, provvederà a richiedere al nostro Ufficio di annullare la procedura di recupero del contributo.
 
 
SOSPENSIONE
 
Il contribuente può presentare ad Agenzia Entrate Riscossione una dichiarazione con la quale documenta che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, la successiva cartella di pagamento o l’avviso per il quale si procede sono stati interessati da: 1) prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; 2) provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; 3) sospensione amministrativa concessa dall’ente creditore; 4) sospensione giudiziale oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore; 5) pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo.
 
AGE è tenuta a sospendere immediatamente ogni procedura finalizzata alla riscossione delle somme e a trasmettere la dichiarazione e la documentazione allegata all’ente creditore il quale comunicherà l’esito dell’esame della dichiarazione al debitore, dando altresì comunicazione ad Agenzia Entrate Riscossione del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.
 
 
ANNULLAMENTO
 
Il contribuente può, altresì, avanzare richiesta per l’eventuale annullamento, totale o parziale, del credito vantato dall’Ente, documentando le ragioni a fondamento della domanda che saranno valutate dall’Ufficio all’esito di un’attenta istruttoria.
 
A tal fine si allega apposito modello precompilato da utilizzare per l’inoltro della richiesta di cui sopra. > Modulo richiesta riesame partita di credito
 
 
NORMATIVA
 

 

 

(aggiornato: 23 febbraio 2023)